E finalmente le meravigliose linee guida del nostro amatissimo governo sulla Ru486, l’orrida pillola del diavolo.
Ricovero ordinario, esclusione delle minori prive del consenso dei genitori, assunzione di responsabilità, "esame" di italiano per le straniere e qualche escamotage per evitare che le donne se ne vadano a casa subito dopo aver ingerito la prima delle due pillole abortive. [lo sto prendendo da L’Espresso on line]
Uno potrebbe ingenuamente pensare che a parte la cazzata dell’esame di italiano e della necessità del consenso dei genitori, che sembrano fatti apposta per scongiurare l’uso della pillola e andare avanti con la chirurgia, magari la faccenda del ricovero ordinario sia stata pensata per le donne e non contro le donne.
Fortunatamente il dubbio lo scioglie Eugenia Roccella: "La donna rinuncia al perseguimento del trattamento abortivo scaricando da ogni responsabilità la struttura ospedaliera dove è avvenuto il ricovero".
Il che, tradotto, vuol dire che se decidi di non dormire in ospedale, ma di tornartene a casa tua, la procedura salta. Ti prendi la prima dose e poi te la pii nder culo, come si dice dalle mie parti.
Elisabetta Catalano, presidente dell’associazione Vita di Donna (vi ricordo che hanno un numero di cellulare sempre attivo per ogni emergenza: 3339856046) spiega benissimo quale sia il senso delle linee guida: tentare di evitare che le donne usino la RU486.
L’aborto è una cosa seria e deve fare più male possibile. Niente scorciatoie, ragazze, avete voluto la bicicletta e mo' pedalate.
Chiedere poi una “prova di conoscenza” della lingua alle straniere vuol dire lasciare che la loro vita resti sommersa, clandestina, pericolosa.
Le donne straniere ricorrono agli aborti clandestini perché hanno paura di essere denunciate, arrestate, fermate e in effetti il modo migliore per occuparsi della loro salute è proprio evitare che entrino in una struttura ospedaliera.
Vogliono a tutti i costi boicottare una pillola che il resto del mondo civilizzato usa da anni, vogliono mantenerci schiave anche in un momento difficile e doloroso come un’interruzione di gravidanza.
Non dobbiamo permetterglielo.
«Io voglio un tetto per ogni famiglia, del pane per ogni bocca, educazione per ogni cuore, luce per ogni intelligenza» (Bartolomeo Vanzetti) E' piuttosto ovvio che questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7-3-2001 (ma davvero tocca scriverlo?)
venerdì 16 luglio 2010
Devi soffrì.
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finchè la chiesa comanderà su di noi non c'è nessuna speranza...p.s. anche per l'aborto "chirurgico" se sei minorenne devi avere il consenso dei genitori...
RispondiEliminaSono veramente disgustata da questo paese. L'ipocrisia di chi ci governa...che rabbia
RispondiEliminaSchifo.
RispondiEliminaNo, Gio.Secondo la 194 una minorenne può essere autorizzata da un giudice tutelare.Art. 12 La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e’ fatta personalmente dalla donna. Se la donna e’ di eta’ inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e’ richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potesta’ o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potesta’ o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta’, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo’ autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potesta’ o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potesta’ o la tutela (2/cost).
RispondiEliminaMa dubito che il non dobbiamo permetterglielo abbia più seguito di un qualsiasi: Prendi la farfallina bianca!Me so proprio rotta i cojoni de 'sto paese demmerda.
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